Dal prossimo 1° luglio l’Inps erogherà d’ufficio la quattordicesima mensilità (cd. somma aggiuntiva, di cui all’art. 5, cc. da 1 a 4 della L. n. 127/2007) a favore di quei pensionati che rientrano in determinati limiti reddituali in relazione agli anni di contribuzione versata e che al 30 giugno 2021 abbiano compiuto i 64 anni di età.
Lo rende noto l’Istituto previdenziale con massaggio n. 2407/2020, con il quale, come di consueto, vengono fornite indicazioni operative.
La verifica del diritto alla somma aggiuntiva viene effettuata:
– in caso di prima concessione, sulla base della verifica di tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2021 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva). Sono presi in considerazione anche i redditi diversi, conseguiti sempre nel 2021;
– diversamente, nel caso di concessione successiva alla prima sono presi a riferimento:
1) i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati (DPR n. 1388/1971);
2) i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2020.Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2021 o 2020, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2017.