INAIL, con una sua circolare del 30 maggio scorso, torna sul tema della protezione antinfortunistica dei lavoratori che sono rimasti contagiati da covid 19 sul posto di lavoro.
La circolare è anche una risposta alle critiche, spesso pretestuose, che erano venute dal mondo imprenditoriale.
La circolare ha anzitutto chiarito che “L’infezione da coronavirus, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratta in occasione di lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro e ciò anche nelle situazioni eccezionali di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.”
Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni nell’ambito della disciplina specialistica infortunistica e confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici.
La circolare torna anche sul tema della responsabilità del datore di lavoro.
Questa è ipotizzabile solo in caso di violazioni della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che, nel caso dell’emergenza da covid 19, si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali.
In sostanza il datore di lavoro non può essere perseguito se ha rispettato scrupolosamente le norme di legge e i protocolli di sicurezza obbligatori.
Il rispetto di tutte le misure di contenimento previste, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, tuttavia non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nel caso di contagio da covid-19, perché è impossibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio Zero.