La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha risolto una volta per tutte il contrasto giurisprudenziale, in tema di danno patrimoniale subìto dal familiare di persona deceduta per colpa altrui.
La questione riguardava il rapporto tra l’indennizzo ottenuto dal superstite a seguito della morte del coniuge per responsabilità di terzi (incidente, delitto, infortunio, ecc.) e la pensione di reversibilità.
La sentenza afferma che la prestazione previdenziale non è “Diretta a rimuovere le conseguenze negative che si sono andate a produrre nella sfera patrimoniale del soggetto danneggiato”.
In altre parole l’indennizzo ottenuto non può essere essere ridotto in base all’importo della pensione di reversibilità perché i due istituti hanno nature diverse tra loro, di risarcimento il primo, a carattere previdenziale (cioè legata ai contributi versati) la seconda.